Condizioni generali di trasporto.
1 - MODIFICHE O VARIANTI: in virtù della consegna di materiali per il trasporto mediante uno qualsiasi dei servizi Kiwi spedizioni Soc. Coop. il Mittente accetta integralmente a tutti gli effetti
le condizioni generali di trasporto di seguito specificate che riproducono gli impegni e gli obblighi delle parti così come definiti nelle condizioni generali di trasporto riportate su ciascuna
lettera di vettura per ogni singola spedizione. Resta inteso che dette condizioni non potranno subire modifiche o varianti da entrambe le parti o da loro rappresentanti se non per iscritto.
2 - LETTERA DI VETTURA o ETICHETTA: la lettera di vettura o etichetta della Kiwi spedizioni Soc. Coop. non può essere trasferita a terzi, deve essere compilata in ogni sua parte dal Cliente
stesso e pronta al momento della prenotazione. Le lettere di vettura hanno validità di 18 mesi dalla data di emissione, passato questo periodo potrà essere richiesta un’integrazione
economica.
3 - DICHIARAZIONI E OBBLIGHI: il Cliente dichiara sotto sua responsabilità di avere piena e legittima titolarità e disponibilità dei beni da trasportare e che essi sono correttamente descritti
nella lettera di vettura e non sono del tipo di quelli che nel successivo art. 12 sono dichiarati espressamente inaccettabili per il trasporto. Il Cliente accetta che la Kiwi spedizioni Soc.
Coop. non dia inizio o interrompa la spedizione iniziata, qualora essa abbia ad oggetto beni compresi tra quelli non accettabili per il trasporto con facoltà a suo insindacabile giudizio di
abbandonare in qualunque luogo il bene consegnato dal Cliente. Egli dichiara altresì che la spedizione è correttamente espressa indirizzata ed imballata per assicurare un trasporto senza rischio
di danneggiamento, al riguardo si conviene la non applicabilità della presunzione stabilita dell’art. 1693 II° comma c.c.
Il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne Kiwi spedizioni Soc. Coop. da qualunque pretesa, spesa, multa, ammenda e penalità in genere e/o danni comunque derivanti da quanto sopra
indicato: egli e’ inoltre responsabile per il pagamento di tutte le spese e i costi relativi alla spedizione e dei costi sostenuti per la restituzione del bene spedito al cliente e/o per il suo
magazzinaggio. E’ espressamente convenuto che qualora all’atto della spedizione venga richiesto dal Mittente il servizio di porto assegnato, ogni e qualsiasi costo applicato al trasporto rimarrà
a carico del Mittente stesso, nell’ipotesi in cui il destinatario rifiuti il ritiro di quanto spedito od ometterà il pagamento dovuto a garanzia dell’adempimento dell’eventuale suddetto obbligo
il Mittente riconosce alla presente clausola valore di promessa unilaterale per gli effetti di cui all’art.634 del cod. proc.civ. e’ esclusa per il cliente la facoltà di contrordine di cui
all’art.1685 c.c. I° comma. Espressamente si riconosce che in caso di ritardo nel pagamento delle fatture oltre cinque giorni dal termine convenuto, Kiwi spedizioni Soc. Coop. ha la facoltà
di sospendere il servizio senza alcun preavviso il cliente dichiara infine di essere a conoscenza delle norme postali che regolano l’affrancatura a carico del mittente secondo le tariffe vigenti.
Il cliente dichiara altresì di assumersi ogni responsabilità per la mancata dichiarazione del contenuto, per l’assenza o insufficienza dell’affrancatura per i trasporti di plichi o colli e si
impegna a tenere indenne la Kiwi spedizioni Soc. Coop. da ogni conseguenza relativa.
4 - ISPEZIONI: la Kiwi spedizioni Soc. Coop. ha il diritto di verificare e di ispezionare senza alcuna limitazione ogni spedizione e il suo contenuto con piena facoltà d’apertura di plichi,
buste e custodie in genere ed il Cliente esonera la Kiwi SpedizioniI Soc.Coop. da qualunque responsabilità al riguardo salvo i limiti dell’art.15 della Costituzione.
5 - PRIVILEGIO: la Kiwi spedizioni Soc. Coop. ha il privilegio su ogni bene trasportato per i crediti derivati dal contratto di trasporto, dai diritti doganali, da anticipi e/o da altri oneri di
qualunque natura connessi al trasporto e ha il diritto di trattenere e non consegnare i beni trasportati compresi quelli previsti nell’art.12 fino a quando tali crediti e oneri non siano stati
pagati e/o rimborsati.
6 - ESONERO E LIMITI DI RESPONSABILITA’ : la Kiwi spedizioni Soc. Coop. è responsabile per perdita o danni ai beni trasportati solo in caso di colpa grave e in deroga all’art.1696I c.c., la
responsabilità è limitata ai massimali stabiliti dalla legge n.450 del 22 agosto 1985 e cioè di € 6,00 per kg nonché per ogni altro eventuale caso,alla cifra minore fra:
- € 6,00 per kg.,
- Il valore della perdita o danneggiamenti effettivi di un documento o pacco;
- il valore effettivo di un documento o pacco, come determinato dall’art.7 senza riferimento al suo valore particolare. Il rimborso potrà avvenire anche a mezzo di lettere di vettura.
7 - VALORE EFFETTIVO: premesso che la classificazione fra i documenti o i pacchi è determinata dalla definizione che il cliente da alla spedizione:
a) il valore di un documento(intendendosi come tale qualsiasi oggetto privo di valore commerciale trasportato a norma delle presenti Condizioni Generali di Trasporto) sarà, determinato in base al
valore minore tra il costo di preparazione o di sostituzione, o ricostruzione applicabile al momento e nel luogo della spedizione.
b) il valore effettivo di un pacco (intendendosi qualsiasi oggetto avente valore commerciale trasportato a norma delle presenti Condizioni Generali di Trasporto) sarà determinato in base alla
minor somma tra il relativo costo di riparazione o sostituzione, rivendita o equo valore di mercato al momento o nel luogo della spedizione.
In nessun caso il valore del pacco potrà superare il suo costo originario pagato dal Cliente senza alcun aumento.
8 - RESPONSABILITA’ NON ASSUNTE: la Kiwi spedizioni Soc. Coop. farà del suo meglio per effettuare consegne veloci in base a programmi regolari di consegna. La Kiwi spedizioni Soc. Coop. non sarà
responsabile per perdite, errata o mancata consegna in conseguenza di:
A) Forza maggiore o qualsivoglia altra causa ragionevolmente non imputabile alla Kiwi spedizioni Soc. Coop.
B) comportamento, inadempimento od omissione del Cliente, del Destinatario e di ogni altra parte che abbia un interesse nella spedizione (inclusa la violazione di ogni termine e condizioni qui
stabiliti), di ogni altra parte diversa da Kiwi spedizioni Soc. Coop. di qualunque autorità doganale o statale, di qualunque servizio postale, trasportatore o altra parte in cui una spedizione ne
sia affidata da Kiwi spedizioni Soc. Coop. per trasporti a destinazioni non regolarmente serviti da Kiwi spedizioni Soc. Coop. indipendente dal fatto che il Cliente avesse richiesto o sia a
conoscenza di tale consegna fatta a mezzo di una terza parte, con espressa deroga alle disposizioni degli art. 1699 e 1700 c.c.
In ogni caso la Kiwi spedizioni Soc. Coop. è libera nella scelta del metodo di esecuzione del contratto, compreso quello di affidarla interamente o parzialmente a terzi;
C) natura della spedizione e/o di ciascun oggetto e/o dell’imballo, difetti, vizi, caratteristiche relative;
D) danni elettrici o magnetici, cancellature od altri danni di tale genere ad immagini elettroniche o fotografiche od a registrazione di qualunque forma.
9 - ESCLUSIONE DEI DANNI INDIRETTI: La Kiwi spedizioni Soc. Coop. non potrà mai essere responsabile in nessun caso, per qualunque danno o perdita diretti e/o indiretti di qualunque genere,
comunque determinati che il Cliente dovesse subire indipendentemente dal fatto che la Kiwi spedizioni Soc. Coop. fosse o meno a conoscenza che tali danni potevano essere causati, inclusi in tali
danni e/o perdite non in modo tassativo ma in via puramente indicativa, perdita di guadagno, di utili, di avviamento, di clientela, di immagine etc.
10 - RECLAMI:
a) in deroga a quanto stabilito dall’art. 1698 del c.c. qualunque reclamo deve essere fatto per iscritto dal Cliente via email certificata kiwispedizionicooperativa@legalmail.it o
all’ufficio della Kiwi spedizioni Soc. Coop. entro e non oltre 30 gg dalla data di ricevimento della spedizione da parte della Kiwi spedizioni Soc. Coop.. Tale termine è stabilito a pena di
decadenza ed oltre tale termine nessun reclamo può essere effettuato contro la Kiwi spedizioni Soc. Coop.. Nessun reclamo sarà preso in considerazione dalla Kiwi spedizioni Soc. Coop. . Prima che
tutti i costi ed oneri di trasporto siano stati pagati. L’importo di qualunque reclamo non potrà essere dedotto dai costi ed oneri di trasporto dovuti alla Kiwi spedizioni Soc. Coop..
11 - DEROGHE: in deroga agli art.li 1686 e 1690 c.c. nel caso in cui il trasporto non potrà essere effettuato o le cose non potranno essere consegnabili, il Cliente sarà informato dalla Kiwi
spedizioni Soc. Coop. nel minor tempo possibile e dovrà dare istruzione sia nel caso in cui chieda il ritorno del bene o la riconsegna dello stesso. In mancanza di istruzioni tempestive, la Kiwi
spedizioni Soc. Coop. custodirà gli oggetti senza tuttavia assumere alcuna responsabilità sulla loro conservazione. In ogni caso dopo 7 gg. saranno restituiti al mittente il quale dovrà pagare
tutti i maggiori costi.
12 - OGGETTI NON ACCETTABILI PER IL TRASPORTO:
Kiwi spedizioni Soc. Coop. non trasporta:
denaro in qualunque valuta, oro, antichità, liquori, orologi preziosi, metalli preziosi, armi da fuoco, piante, droghe, tabacco, opere d’arte, pietre preziose, esplosivi, pellicce, animali,
prodotti alimentari, beni deperibili, titoli di qualunque genere o al portatore, oggetti indecenti, osceni o pornografici, carboni e diamanti industriali, articoli soggetti alle restrizioni YATA,
inclusi i materiali pericolosi o combustibili, beni il cui trasporto sia proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto di qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi Paese da o
attraverso il quale la spedizione possa essere effettuata.
13 - ASSICURAZIONE:
Qualora il Mittente intenda garantirsi la risarcibilità di eventuali danni derivati da perdite o danneggiamenti di quanto spedito, oltre i limiti pattuiti al punto 6) dovrà chiedere alla Kiwi
spedizioni Soc. Coop. la stipula a suo favore ed a sue spese di una copertura assicurativa, e la Kiwi spedizioni Soc. Coop. a suo insindacabile giudizio provvederà per conto del Mittente.
La copertura assicurativa sarà regolata dalle condizioni contrattuali della Società assicuratrice, ed in ogni caso non potranno essere coperti per conto del Mittente dalla Kiwi spedizioni Soc.
Coop. I danni di cui ai precedenti art.li 8 e 9 nonché danni ad oggetti inclusi nel precedente art. 12.è espressamente convenuto che tali danni così come danni oltre i limiti di cui all’art. 6
sono direttamente assunti dal Mittente in proprio se non altrimenti assicurati con pieno esonero della Kiwi spedizioni Soc. Coop. da responsabilità a riguardo. Tutti i trasporti assicurati dal
cliente vengono accettati alla precisa condizione che lo stesso abbia escluso per la compagnia il diritto di rivalsa nei confronti della Kiwi spedizioni Soc. Coop.. È in ogni caso il diritto di
rivalsa non è valido nei confronti della Kiwi spedizioni Soc. Coop. se non entro i diritti previsti dall’art. 6.
14 - TUTELA RISERVATEZZA:
il cliente autorizza espressamente la Kiwi spedizioni Soc. Coop. ad utilizzare i suoi dati personali ai fini contabili e promozionali.
La Kiwi spedizioni Soc. Coop. si impegna a non trasferire i dati in suo possesso ad altre società, enti o associazioni, in conformità alla legge n. 675 del 31 dicembre 1996 art.li
10-11-13-4.
15 - FORO COMPETENTE: per qualsiasi controversia unico foro competente sarà quello di Roma.